| Condizioni Generali di contratto di vendita di pacchetti turistici o singoli servizi | |||||||||||||||
Gentili Viaggiatori, CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI |
Le quote potranno essere variate in conseguenza delle variazioni nel corso dei cambi, del costo del trasporto e/o del carburante, dei diritti e delle tasse, quali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) le tasse d’imbarco o sbarco nei porti e aeroporti e dei costi dei servizi turistici. 4. Recesso - Annullamento - Il viaggiatore ha diritto di recedere il contratto, senza corrispondere alcuna penalità, nelle seguenti ipotesi: - aumenti del prezzo del viaggio in misura eccedente il 10%. - modifiche essenziali del contratto richieste dopo la conclusione del contratto dall’Organizzatore e non accettate dal Viaggiatore. Il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all’Organizzatore la propria scelta di recedere entro e non oltre due giorni dalla ricezione dalla comunicazione. Qualora il Viaggiatore intenda recedere da contratto al di fuori delle ipotesi elencate al precedente punto, avrà diritto al rimborso del prezzo del viaggio al netto delle penalità qui di seguito elencate: -10% dal 45° al 30° giorno prima della partenza. -30% dal 29° al 6° giorno della partenza. -75% dal 5° al giorno prima della partenza. Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Ai sensi dell.’art. 13 del decreto legislativo 111 17 marzo 1995, l’Organizzatore ha facoltà di annullare il contratto, totalmente o parzialmente, senza alcuna indennità nei seguenti casi: - Per circostanze eccezionali (causa forza maggiore). TOUR - Quando il numero minimo (20) dei viaggiatori previsto nel programma non sia raggiunto e sempre che ciò sia portato a conoscenza del partecipante almeno 20 giorni prima della partenza. In entrambi i casi, se il contratto viene annullato prima della sua esecuzione, all’iscritto spetterà unicamente il rimborso integrale delle somme versate. 5. Responsabilità dell’Organizzatore - La responsabilità dell’Organizzatore, nei confronti del Viaggiatore per eventuali danni subiti a causa del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente articolo 1. Pertanto, in nessun caso la responsabilità dell’Organizzatore, a qualunque titolo insorgente, nei confronti del Viaggiatore potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra richiamate, in relazione al danno lamentato. L’agente di viaggio (venditore) presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del viaggio, non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dalla organizzazione del viaggio, ma risponde esclusivamente dalle obbligazioni nascenti nella sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi e convenzioni sopra citate. È esclusa in ogni caso la responsabilità dell’Organizzatore e del Venditore qualora l’inadempimento lamentato dal Viaggiatore dipenda da cause imputabili al Viaggiatore stesso, ovvero imputabili ad un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito od a forza maggiore. L’Organizzatore, inoltre, non potrà |
essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi forniti da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal Viaggiatore nel corso dell’esecuzione del viaggio.a. I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori limitatamente alla durata del trasporto con loro mezzi, in conformità a quanto da essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto. I programmi sono pubblicati dietro la sola responsabilità dell’Organizzatore. Non sono quindi pubblicati per conto dei vettori i cui servizi vengono impiegati durante il viaggio, nè quindi li impegnano. b. Cause di forza maggiore scioperi, sospensioni per avverse condizioni atmosferiche, avvenimenti bellici, disordini civili e militari, sommosse, calamità naturali, saccheggi, atti di terrorismo ed altri eventi simili non sono imputabili ai vettori ed all’Organizzatore. Eventuali spese supplementari sopportate dall’iscritto non saranno, pertanto, rimborsate, nè tantomeno lo saranno le prestazioni che per tali cause venissero meno e non fossero recuperabili. L’Organizzatore, inoltre, non è responsabile della mancata fruizione dei servizi dovuti a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei, marittimi o terrestri. In caso di interruzione forzata dei servizi di navigazione dovuta a guasto tecnico od altre cause imprevedibili, le Compagnie vettrici provvederanno a servizi alternativi nei limiti delle disponibilità e cercheranno di limitare al massimo i disagi dei partecipanti senza però garantire alcun rimborso od indennizzo. 6. Reclamo - Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal Viaggiatore senza ritardo affinchè l’Organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il Viaggiatore deve, altresì, a pena di decadenza, sporgere reclamo mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all’Organizzatore ed al Venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza. 7. Assicurazioni - Titan Tour ha stipulato con Navale Assicurazioni Spa la polizza assicurativa nr. 4097207/E in conformità agli art. 15 e 16 del D. Lgs.111 del 17/03/95, a garanzia dell’esatto adempimento dei propri obblighi verso il cliente. Se non espressamente comprese nel prezzo, all’atto della prenotazione è possibile stipulare speciali polizze assicurative facoltative per le spese derivanti dell’annulamento del pacchetto, infortuni, rimpatrio e bagaglio. 8. Fondo di Garanzia per il Viaggiatore - Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per il Turismo è istituito il Fondo Nazionale di Garanzia per il Consumatore in base al decreto legislativo nr. 111/95 art. 21, compito del fondo e quello di: 1) assicurare la fornitura di una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extra-comunitari in occasione di emergenze imputabili o meno all’organizzatore; 2) intervenire esclusivamente nei casi in cui il pacchetto turistico è stato venduto ed offerto in vendita con contratto stipulato sul territorio nazionale dall’organizzatore o dal venditore in possesso di regolare autorizzazione. |
9. Documento di viaggio - Il documento di viaggio, ove previsto, verrà consegnato al partecipante, unitamente ad una copia del programma. Tutte le indicazioni del viaggio sono contenute nelprogramma; alle stesse è fatto riferimento nell’eventuale documento di viaggio. 10. Foro competente - Il presente contratto è regolato dalla legge Italiana. Per tutte le controversie relative alla validità, efficacia, esecuzione ed interpretazione del contratto di viaggio è competente, in via esclusiva, il Foro di Reggio Calabria. 11. Variazioni - per ogni variazione di soggiorni, periodi, località, effettuata successivamente alla prenotazione (se non aggravata da penali) verrà addebitata solamente la somma di Euro 26,00 a titolo di corrispettivo a copertura delle spese operative sostenute da Titan Tour. ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI Licenza Regionale: N.13C/3ª/93. Edizione 2007 |
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